martedì 23 ottobre 2007

ELUANA LA VITA NON SI TOCCA LO DICE LA COSTITUZIONE

Tratto da AVVENIRE del 18 ottobre 2007


Eutanasia - lun 22 ott
Intervista a Gianfranco Iadecola di Ilaria Nava

Una sentenza che, contrariamente a quanto accade di solito, a poche ore dall’emanazione era già scaricabile in versione integrale sul sito della Corte di Cassazione. Non pone la parola fine alla vicenda di Eluana Englaro, la ragazza lecchese in stato vegetativo dal 1992, ma è destinata a far discutere. Noi lo abbiamo fatto con Gianfranco Iadecola, che proprio in Cassazione ha ricoperto per anni la carica di procuratore generale.

Possiamo dire che con questa sentenza si è aperto un varco verso il riconoscimento del diritto di morire?
«Il ragionamento della Cassazione è articolato, e afferma che il dovere di solidarietà sociale dovrebbe tendere a garantire il bene della vita. Tuttavia – si dice – per alcuni pazienti in determinate condizioni, qualora si provi che non avrebbero voluto vivere in quella situazione, il tutore può cessare di proteggere la vita del paziente e può chiedere l’interruzione delle cure salvavita. Ma questa affermazione, sempre secondo la Corte, discende da quella che attribuisce il diritto di rifiutare le cure anche al paziente capace di intendere e di volere».

La rilevanza del consenso del paziente capace di esprimerlo è al centro del dibattito, ma qui la Cassazione si spinge oltre. . .
«Sono pienamente convinto che la questione del consenso sia tuttora irrisolta, perché coinvolge due posizioni: quella del paziente, che ha diritto a rifiutare i trattamenti, e quella del medico, che ha una posizione di garanzia nei suoi confronti. Naturalmente le scelte private del paziente non costituiscono un problema, perché ognuno è libero di non recarsi neppure dal medico e di lasciarsi morire. Il problema sorge quando tale diritto è esercitato al cospetto del sanitario, perché in questo caso il rifiuto, per essere realizzato, coinvolge necessariamente anche la sua azione».

Su questo punto la sentenza cosa afferma?
«Assolutizza il diritto di rifiutare le cure. La posizione di garanzia del medico si colloca in una posizione subordinata, è condizionata dal consenso del paziente».

Come giudicare queste affermazioni?
«Penso sia necessario riflettere maggiormente sulla portata di questa pronuncia, tuttavia sono convinto che il dibattito su questi temi resterà ancora aperto. Non tutto è chiaro».

Perché?
«Perché è vero che l’articolo 32 della Costituzione sancisce chiaramente il diritto di rifiutare le cure, ma è pur vero che la nostra Carta costituzionale afferma anche la tutela e l’inviolabilità del bene vita, quale valore fondamentale del nostro ordinamento. Il contrasto di cui parlavamo prima, che vede da una parte la volontà del paziente e dall’altra la posizione del medico, va risolto alla luce dell’intera Carta costituzionale, non in base a un solo articolo».

Eppure la sentenza sembra essere chiara su questo punto. . .
«Sì, però quando prima ho affermato che il dibattito sarà ancora aperto, mi riferivo anche al fatto che questa sentenza non chiarisce alcuni aspetti, come ad esempio la rilevanza dell’articolo 579 del Codice penale sull’omicidio del consenziente, che emerge quando, come abbiamo detto, il medico è coinvolto del rifiuto delle terapie da parte del paziente. L’atto da lui compiuto, infatti, sul piano materiale coincide esattamente con quanto descritto dalla norma, perché si tratta di un’azione che provoca la morte di un terzo. In questo caso, però, la particolarità consiste nel fatto che l’azione è sollecitata da un soggetto che invoca un diritto costituzionalmente garantito.

Come risolvere il contrasto allora?
«A mio parere, finché la Corte costituzionale non dovesse affermare che nell’articolo 32 della Costituzione rientra anche il rifiuto delle cure salvavita il dibattito sarà necessariamente ancora aperto».

Questa sentenza potrebbe incidere sulla discussione che attualmente si sta svolgendo in Parlamento sul testamento biologico?
«Penso che non inciderà in modo diretto: la maggior parte dei disegni di legge in discussione, come ad esempio quello del senatore Marino, non riguarda solo i pazienti in stato vegetativo, perché non pone alcun confine a ciò che il paziente può manifestare per il futuro. Non vi è alcuna limitazione dei trattamenti che il paziente può indicare come atti che non considera accettabili. Qui invece la Cassazione pone dei limiti piuttosto stringenti per quanto riguarda il consenso non attuale, ammettendolo solo in determinate circostanze, tra cui quella di stato vegetativo "irreversibile"».

Condizione che peraltro alcuni sostengono non essere mai accertabile al cento per cento. . .
«Mi pare di capire che in ambito scientifico le opinioni sono discordanti, ma se così fosse la pronuncia sarebbe erronea perché verrebbe meno uno dei presupposti su cui si basa tutto il discorso».

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