martedì 19 febbraio 2008

SULLA PILLOLA DEL GIORNO DOPO INTOLLERANZA VERSO I MEDICI OBIETTORI

Intervista al dottor Renzo Puccetti

di Antonio Gaspari

ROMA, lunedì, 18 febbraio 2008 (ZENIT.org).- In una intervista concessa a ZENIT, il dottor Renzo Puccetti, ha definito come intollerante e antiscientifico un eventuale accordo Stato-Regioni per impedire ai medici la libertà di obiezione di coscienza nel prescrivere pillole abortive.
Il dottor Renzo Puccetti è socio fondatore della Società Medico Scientifica interdisciplinare Promed Galileo.

Il Ministro della Salute Livia Turco ha annunciato che sta per concludersi un accordo Stato-Regioni che prevederebbe, tra l’altro, che il medico non possa
essere obiettore rispetto alla prescrizione di farmaci, con la possibilità da parte del medico di vedersi denunciato all’ASL. Ci può fornire un commento?




Puccetti: Qui siamo di fronte ad un’iniziativa espressione di una non conoscenza della realtà e degli studi fatti in proposito, insieme ad un atteggiamento intollerante.

Perché parla di non conoscenza dei fatti?

Puccetti: Per una serie di ragioni oggettive.

La prescrizione di qualsiasi farmaco rappresenta un atto medico. Pensare che la prescrizione di farmaci come la pillola del giorno dopo sia resa obbligatoria per tutti i medici non tiene conto delle istanze deontologiche, indicate dal codice deontologico all’articolo 19 e riconosciute dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici.

È bene ricordare che la scheda tecnica riconosce che il farmaco agisce “bloccando l’ovulazione o impedendo l’impianto dell’ovulo eventualmente fecondato” e tutte le fonti scientifiche più accreditate non escludono che la pillola del giorno dopo possa agire con meccanismi anche post-fertilizzativi. Il progetto annunciato dal Ministro della Salute del governo sfiduciato ignora inoltre le ragioni bioetiche a sostegno della possibilità di ricorrere alla clausola di coscienza, già riconosciute all’unanimità dal Comitato Nazionale di Bioetica nel maggio 2004.

Alcuni sostengono che la diffusione della pillola del giorno dopo potrebbe contribuire alla riduzione degli aborti?

Puccetti: In Toscana, una regione che è difficile collocare come politicamente lontana dal Ministro Turco, ai medici viene ripetuta come un mantra la parola “appropriatezza”. Bene, allora vorrei che qualcuno mi mostrasse almeno uno studio, che abbia dimostrato la riduzione delle gravidanze indesiderate e degli aborti attraverso la diffusione dell’accesso alla contraccezione d’emergenza. Lo sa perché non possono mostrarli? Non perché non siano stati condotti studi in tal senso, ma perché dall’analisi della letteratura internazionale la scelta della pillola del giorno dopo per ridurre gli aborti ne esce a pezzi. Credo sia giunto il momento di fornire un contributo scientificamente corretto per un’attenta valutazione del profilo di efficacia della pillola del giorno dopo. Nel corso del convegno dell’associazione Luca Coscioni uno dei relatori, riferendosi ai politici del nostro Paese, parlava di analfabetismo scientifico; lascio a lei individuare che cosa mi sia venuto in mente. Ma tutto questo non è il peggio...

In che senso?

Puccetti: Il nodo della obbligatorietà della prescrizione della pillola del giorno dopo, è esemplificativo di una visione che degrada il rapporto tra medico e paziente ad una mercificazione contrattualistica il cui approdo finale è, citando il dr. Reardon, la trasformazione dell’essenza stessa della medicina in una prostituzione della tecnica sanitaria. Spero che la classe medica dia prova di un minimo di dignità e indipendenza e rigetti questo tentativo che mostra appieno le ragioni di Böckenförde ricordate dall’allora cardinale Ratzinger: lo stato liberale secolarizzato vive di presupposti che non può garantire.
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Ecco l'articolo 19 del codice deontologico dei medici italiani:

Art. 19 - Rifiuto d'opera professionale -

Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita.

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