domenica 29 marzo 2009

TESTO DI LEGGE SUL TESTAMENTO BIOLOGICO IL SENATO APPROVA

Editoriale di C. Isimbaldi


Se questa legge voleva far passare dei paletti si può dire che per ora ci sia riuscita, facendo un gioco di squadra tra coloro che la vita vogliono difenderla (Fine vita, chiaro voto, L’Avvenire, 27/03/09; Il testo del provvedimento, Il Sole 24 Ore, 27/03/09).

1. Le dichiarazioni anticipate non sono obbligatorie per il cittadino, hanno validità di 5 anni, ma possono essere rinnovate più volte e revocate in ogni momento, non si applicano in condizioni di urgenza o di pericolo di vita immediato (Art. 4 comma1,3,4,6)
2. Idratazione e alimentazione sono “sostegno vitale” (è ovvio) cioè sostengono, mantengono funzioni del corpo stabili e in atto e come tali non costituiscono accanimento terapeutico, a prescindere dalla via attraverso la quale sono effettuati. Dunque non potranno essere sospese, nemmeno se richiesto dal paziente, perché non costituiscono oggetto di dichiarazione anticipata (Art.3, comma 6).
3. Il ruolo riconosciuto al fiduciario è “sempre e solo” quello di far rispettare le dichiarazioni del tutelato (secondo il principio di indisponibilità della vita, più volte ribadito nel testo) (Art.6, comma 2,5)
4. Le dichiarazioni anticipate non sono vincolanti per il medico, che ha il compito di “tenere in conto” le volontà del paziente e può disattenderle in scienza e coscienza (Art.7, comma1,5)
5. in caso di conflitto tra i soggetti legittimati al consenso la decisione è autorizzata dal giudice tutelare, sentito il parere di una commissione di tre medici –medico legale, anestesista, neurologo – oppure del medico curante in caso di urgenza (Art8,comma1)
6. La presente legge garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere (Art.1 comma2, Art 5)
Non è una legge a zero rischi di contenzioso giudiziario, anche se l’introduzione dell’articolo 8 - circa l’autorizzazione giudiziaria – fa forse presumere (ma non si capisce) che il giudice dovrà rispondere di persona se interpreta l’attuale testo della norma, infrangendola.
Mossi dal principio di beneficialità del paziente e dalla logica del “male minore” non possiamo che sottoscrivere il testo, anche se non tutti gli articoli della legge ci soddisfano (Art. 3 comma2: come può essere compiuta l’informazione medica se decontestualizzata e in condizioni di assenza di malattia?) e nonostante tutta una serie di preoccupazioni (….) che ci lasciano prudenti circa la sua applicazione e quindi utilità, come già abbiamo espresso in precedenza. In primis il fatto che oggi la tipologia del medico e quella del paziente cui la legge stessa si riferisce sono notevolmente mutate e che non basta una legge per cambiarle.
Il termine “scienza e coscienza” per il medico oggi non ha più lo stesso significato di una volta e nemmeno il rapporto medico-paziente è più lo stesso. (Medico contro legalismo, Il Foglio, 24/03/09)
Editoriale di C. Isimbaldi

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